IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la direttiva n. 85/337/CEE  del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la valutazione  dell'impatto  ambientale di  determinati
progetti pubblici e privati;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  dicembre 1988,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 4  del 5
gennaio 1989;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle Comunita europee che  prevede che
il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per
l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale
ai progetti  inclusi nell'allegato  II alla direttiva  n. 85/337/CEE,
concernente  la  valutazione   d'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati;
  Considerata la necessita di dare urgente e completa attuazione alla
direttiva n. 85/337/CEE, anche  in considerazione del parere motivato
del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunita europee
ha invitato  la Repubblica italiana  a prendere le  misure necessarie
per la  sottoposizione alla  valutazione dell'impatto  ambientale dei
progetti di cui  all'allegato II alla citata  direttiva quando questi
abbiano un impatto ambientale importante;
  Considerato  che taluni  progetti  indicati  nell'allegato II  alla
direttiva  n.  85/337/CEE  riguardanti   in  particolare  il  settore
energetico,  minerario ed  i  materiali  radioattivi hanno  rilevanza
nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli
stessi deve  essere disciplinata secondo quanto  previsto dall'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;
  Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente
al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti
a  rilevanza nazionale  siano  disciplinati  secondo quanto  previsto
dall'art. 6 della  legge 8 luglio 1986, n. 349,  e successivi decreti
attuativi;
  Considerato  che   il  provvedimento  in  esame   assume  carattere
provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle
competenze in  materia tra Stato e  regioni, ai sensi della  legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito il paere del Consiglio  di Stato, reso dall'adunanza generale
del 17 aprile 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'art. 1,  comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri  del 10 agosto 1988,  n. 377, cosi' come  modificato dal
decreto del  Presidente della  Repubblica 27 aprile  1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
  " n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro
superiore o uguale a 800  mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
  o)  stoccaggio di  prodotti  chimici,  petrolchimici con  capacita'
complessiva   superiore  a   80.000   m(elevato   a)3  ;   stoccaggio
superficiale di gas naturali  con una capacita' complessiva superiore
a 80.000  m(elevato a)3 ; stoccaggio  di prodotti di gas  di petrolio
liquefatto con capacita' complessiva superiore a 40.000 m(elevato a)3
stoccaggio di  prodotti petroliferi liquidi di  capacita' complessiva
superiore a 80.000 m(elevato a)3 ;
  p)  impianti  termoelettrici   con  potenza  elettrica  complessiva
superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a
300 MW di cui agli accordi  di programma previsti dall'art. 22, comma
11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  q)  impianti  per  la  produzione  dell'energia  idroelettrica  con
potenza di concessione  superiore a 30 MW incluse le  dighe ed invasi
direttamente asserviti;
  r)  stoccaggio  di  prodotti   combustibili  solidi  con  capacita'
complessiva superiore a 150.000 t;
    s) impianti di gassificazione e liquefazione;
  t) impianti  destinati: al  ritrattamento di  combustibili nucleari
irradiati;  alla  produzione   o  all'arricchimento  di  combustibili
nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui
altamente radioattivi;  esclusivamente allo stoccaggio  (previsto per
piu'  di dieci  anni) di  combustibile nucleare  irradiato o  residui
radioattivi  in   un  sito   diverso  da   quello  di   produzione  o
l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e
il trattamento di residui radioattivi;
  u)  attivita'  minerarie per  la  ricerca,  la coltivazione  ed  il
trattamento  minerallurgico delle  sostanze  minerali  di miniera  ai
sensi dell'art.  2, comma  2, del  regio decreto  29 luglio  1927, n.
1443,  e   successive  modifiche,   ivi  comprese   le  pertinenziali
discariche  di residui  derivanti  dalle medesime  attivita' ed  alle
relative lavorazioni,  i cui lavori interessino  direttamente aree di
superficie complessiva superiore a 20 ettari.".
  2. Nell'art. 1,  comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri  del 10 agosto 1988,  n. 377, cosi' come  modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera f)
e' sostituita dalla seguente:
  " f) impianti  chimici integrati, ossia impianti  per la produzione
su scala industriale, mediante  processi di trasformazione chimica di
sostanze,  in  cui  si  trovano affiancate  varie  unita'  produttive
funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti
chimici organici  di base; per  la fabbricazione di  prodotti chimici
inorganici di base;  per la fabbricazione di fertilizzanti  a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti  semplici o composti); per la
fabbricazione di prodotti  di base fitosanitari e di  biocidi; per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici  di base mediante procedimento
chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi;".
  3. L'art. 8, comma 1, del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 dicembre 1988 e' soppresso.
  4. Nell'art. 1,  comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei  Ministri 10  agosto  1988,  n. 377,  cosi'  come modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera g)
e' sostituita dalla seguente:
  " g) tronchi  ferroviari per il traffico a  grande distanza nonche'
aeroporti con piste di atterraggio  superiori a 1.500 m di lunghezza;
autostrade  e strade  riservate alla  circolazione automobilistica  o
tratti di  esse, accessibili solo attraverso  svincoli o intersezioni
controllate e  sulle quali  sono vietati tra  l'altro l'arresto  e la
sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro
o piu' corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a
due corsie al massimo per renderle a quattro o piu' corsie;".
  5. Nell'art. 1,  comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei  Ministri 10  agosto  1988,  n. 377,  cosi'  come modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera l)
e' sostituita dalla seguente:
  "  l) impianti  destinati a  trattenere, regolare  o accumulare  le
acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano
un volume  d'invaso superiore  ad 1.000.000  m(elevato a)3  , nonche'
impianti destinati  a trattenere,  regolare o  accumulare le  acque a
fini energetici in  modo durevole, di altezza superiore a  10 m o che
determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m(elevato a)3 .".
  6. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "5-bis.   Con   successivo   provvedimento  sono   individuate   le
caratteristiche tecniche delle opere e degli impianti di cui al comma
1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, in  quanto hanno esclusivamente o essenzialmente
lo scopo di  sviluppare e provare nuovi metodi o  prodotti, salvo che
se ne preveda l'utilizzazione per piu' di un anno.".
  7. Le  norme tecniche concernenti  gli studi di  impatto ambientale
per le categorie  di opere di cui  al comma 1 e  la definizione delle
modifiche  progettuali   da  sottoporre  a  valutazione   di  impatto
ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.